Autenticazione documenti
Consiste nell'attestazione che la copia presentata è conforme al documento originale. Le copie autentiche possono essere validamente prodotte in sostituzione degli originali.
Nei casi in cui l'interessato debba presentare ad una Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta da qualsiasi dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione dell'originale.
Modalità alternative all'autenticazione di copia
In base a quanto previsto dall'art. 19 del D.P.R. 445/2000, è possibile rendere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (anche in calce alla copia stessa) per quanto riguarda la conformità di:
- copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione
- copia di una pubblicazione, di un titolo di studio o di servizio
- copia di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Per l'autenticazione:
- l'originale e la copia del documento
Quando la conformità all'originale viene espressa attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
- la copia del documento ed un valido documento di riconoscimento
Se non esente da bollo per espressa previsione di legge:
- 16,00 euro marca da bollo e
- 0,50 euro diritti di segreteria
Se esente da bollo:
- 0,25 euro diritti di segreteria
Le tariffe applicate dai notai sono visibili nel sito:
www.notaio.org/tariffe_notarili.htm
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Autenticazione di firme
Consiste nell'attestazione da parte del dipendente addetto a ricevere la documentazione, che la firma in calce alle dichiarazioni sostitutive di atti di notarietà, è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa sua identificazione.
L'autenticazione della firma viene effettuata solo:
- su istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da produrre a privati, che acconsentono all'utilizzo degli strumenti di semplificazione previsti dal D.P.R. 445/2000;
- per le domande di riscossione da parte di terzi, di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.), erogati da Pubbliche Amministrazione.
Si ricorda che le autentiche della firma, ai sensi degli art. 1 e 2 Tab. „A“, del D.P.R. 642/72, devono essere rilasciate in
- bollo da 16,00 euro più
- 0,50 euro per diritti di segreteria.
Le esenzioni dal bollo sono applicabili soltanto nei casi previsti dalla legge. Quando gli utenti richiedono un certificato o un' autentica di firma o copia devono indicare sotto la loro diretta responsabilità l'uso e/o la norma esentativa dal bollo. In caso contrario il funzionario sarà costretto ad applicare l'imposta di bollo.
L'uso diverso da quello indicato sul certificato comporta evasione fiscale.
Il D.P.R. 445/2000 prevede che le firme sulle istanze rivolte:
- alla Pubblica Amministrazione (compresi Consolati e Ambasciate italiani all'estero);
- ai gestori di pubblici servizi;
- le domande di concorso
non debbano più essere autenticate. In questo caso, infatti, l'autenticità della firma è comprovata esclusivamente in uno dei seguenti modi:
- apposizione della firma davanti al dipendente addetto;
- allegando all'atto una fotocopia non autenticata di un documento di identità .
Se il cittadino necessita dell'autenticazione della sottoscrizione di domande o di dichiarazioni sostitutive contenenti scritture private, con particolare riferimento a quelle che hanno per oggetto manifestazioni di volontà (es.: procure, mandati, deleghe, autorizzazioni, rinunce, accetazioni, impegnative, assensi, liberatorie, giuramenti, garanzie, ecc.) comprese le promesse di adempimenti futuri o la costituzione, la modificazione o l'estinzione di rapporti giuridici di diritto privato, cioè di natura contrattuale, dette autenticazioni rientrano, ai sensi dell'art. 2703 del Codice Civile, nell'esclusiva competenza del notaio.