Autenticazione documenti e firme

Autenticazione documenti

Consiste nell'attestazione che la copia presentata è conforme al documento originale. Le copie autentiche possono essere validamente prodotte in sostituzione degli originali.

Nei casi in cui l'interessato debba presentare ad una Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta da qualsiasi dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione dell'originale.

Modalità alternative all'autenticazione di copia

In base a quanto previsto dall'art. 19 del D.P.R. 445/2000, è possibile rendere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (anche in calce alla copia stessa) per quanto riguarda la conformità di:

  • copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione
  • copia di una pubblicazione, di un titolo di studio o di servizio
  • copia di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Documentazione necessaria

Per l'autenticazione:

  • l'originale e la copia del documento

Quando la conformità all'originale viene espressa attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

  • la copia del documento ed un valido documento di riconoscimento

Costo:

Se non esente da bollo per espressa previsione di legge:

  • 16,00 euro marca da bollo e
  • 0,50 euro diritti di segreteria

Se esente da bollo:

  • 0,25 euro diritti di segreteria

Le tariffe applicate dai notai sono visibili nel sito:
www.notaio.org/tariffe_notarili.htm

Riferimenti normativi

D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Autenticazione di firme

Consiste nell'attestazione da parte del dipendente addetto a ricevere la documentazione, che la firma in calce alle dichiarazioni sostitutive di atti di notarietà, è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa sua identificazione.

L'autenticazione della firma viene effettuata solo:

  • su istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da produrre a privati, che acconsentono all'utilizzo degli strumenti di semplificazione previsti dal D.P.R. 445/2000;
  • per le domande di riscossione da parte di terzi, di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.), erogati da Pubbliche Amministrazione.

Costo:

Si ricorda che le autentiche della firma, ai sensi degli art. 1 e 2 Tab. „A“, del D.P.R. 642/72, devono essere rilasciate in 

  • bollo da 16,00 euro più 
  • 0,50 euro per diritti di segreteria.


Le esenzioni dal bollo sono applicabili soltanto nei casi previsti dalla legge. Quando gli utenti richiedono un certificato o un' autentica di firma o copia devono indicare sotto la loro diretta responsabilità l'uso e/o la norma esentativa dal bollo. In caso contrario il funzionario sarà costretto ad applicare l'imposta di bollo.

L'uso diverso da quello indicato sul certificato comporta evasione fiscale.

Quando non serve l'autenticazione della firma?

Il D.P.R. 445/2000 prevede che le firme sulle istanze rivolte:

  • alla Pubblica Amministrazione (compresi Consolati e Ambasciate italiani all'estero);
  • ai gestori di pubblici servizi;
  • le domande di concorso

non debbano più essere autenticate. In questo caso, infatti, l'autenticità della firma è comprovata esclusivamente in uno dei seguenti modi:

  • apposizione della firma davanti al dipendente addetto;
  • allegando all'atto una fotocopia non autenticata di un documento di identità (in questo caso tutta la documentazione può essere inviata anche via fax).

Casi particolari

Se il cittadino necessita dell'autenticazione della sottoscrizione di domande o di dichiarazioni sostitutive contenenti scritture private, con particolare riferimento a quelle che hanno per oggetto manifestazioni di volontà (es.: procure, mandati, deleghe, autorizzazioni, rinunce, accetazioni, impegnative, assensi, liberatorie, giuramenti, garanzie, ecc.) comprese le promesse di adempimenti futuri o la costituzione, la modificazione o l'estinzione di rapporti giuridici di diritto privato, cioè di natura contrattuale, dette autenticazioni rientrano, ai sensi dell'art. 2703 del Codice Civile, nell'esclusiva competenza del notaio.

Competente

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