Visto l'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, con il quale i commi 8 e 9 dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono stati sostituiti con disposizioni che prevedono che la Giunta comunale come organo di governo del Comune deve nominare, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia nei procedimenti amministrativi e che provveda alla conclusione degli stessi al posto degli uffici competenti; sono stati attribuiti al/la Segretario*a Generale , ed in sua assenza o impedimento al/la Vice Segretario*a Generale, i poteri sostitutivi di cui al comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Istanza riguardante i termini procedimentali